Statuto del Centro sociale culturale Porta Nova
Benvenuto nel Centro Sociale Culturale "Porta Nova"
TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che assume la denominazione “ CENTRO SOCIALE CULTURALE PORTA NOVA”. L’associazione ha la sede legale in Russi (RA), Via Aldo Moro n° 2/1 e la sua durata è illimitata.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
ART. 2
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale con finalità di solidarietà sociale, culturale e civile a favore di associati o di terzi, in particolare verso gli anziani e le persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Il Centro autogestito dagli anziani, che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, è aperto a tutti i cittadini e a tutte le componenti sociali democratiche. Esso, anche allo scopo di ovviare o prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fini di lucro, un luogo di incontro e di iniziative, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, sportivo, socio – politico e di lavoro (quest’ultimo inteso come fattore di aggregazione e socializzazione e non come strumento di utile economico individuale), che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.
Il Centro:
a) Promuove incontri e rapporti di collaborazione con gli Enti, le istituzioni, le organizzazioni sindacali dei pensionati, le associazioni, le scuole del territorio, ecc.;
b) Avvia indagini socio-economiche in collaborazione con il Comune e le sue articolazioni e sollecita, in accordo con le organizzazioni sindacali, interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle Istituzioni preposte;
c) Si fonda, sul piano economico, essenzialmente sul principio dell’autofinanziamento, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative;
d) Il Centro non ha alcuna connotazione partitica, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
Ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale;
e) Potrà valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
f) Potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
g) Parimenti potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momenti di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
h) Si riserva di esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
i) Può svolgere qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, comprese attività solidaristiche di beneficenza.
L’associazione aderisce all’Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti – ANCeSCAO.
TITOLO III
Soci
ART. 3
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato di Gestione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
ART. 5
La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.
ART. 6
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato di Gestione e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.
Recesso - Esclusione
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato di Gestione con la restituzione della tessera sociale.
L’esclusione sarà deliberata dal Comitato di Gestione nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso per un periodo di un mese del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione. Successivamente il provvedimento del Comitato di Gestione deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all’art. 8 lett. b) del presente Statuto.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV
Risorse economiche - Fondo Comune
ART. 10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale – Rendiconto economico finanziario
ART. 11
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato di Gestione deve predisporre il rendiconto economico finanziario consuntivo da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO
V Organi dell’Associazione
ART. 12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Assemblee
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato di Gestione.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Comitato di Gestione;
b) elezione eventuale del Collegio dei Sindaci;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo; d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci;
g) alla scadenza naturale elegge la Commissione elettorale costituita da almeno tre componenti per l’espletamento delle procedure legate alle elezioni delle cariche sociali.
ART. 15
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Comitato di Gestione e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario consuntivo. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; possono avvenire a scrutinio segreto quando, su richiesta di almeno un decimo degli associati, gli aventi diritto presenti o rappresentati si esprimano favorevolmente a maggioranza.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto con nomina della Commissione elettorale.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Comitato di Gestione
ART. 18
Il Comitato di Gestione è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del Comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Comitato di Gestione e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro e a titolo esemplificativo al Comitato:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario consuntivo;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato di Gestione.
Presidente
ART. 20
Il Presidente, che viene eletto dal Comitato di Gestione, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato di Gestione per l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio dei Sindaci
Art. 21
Il Collegio dei Sindaci, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Sindaci deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato di Gestione, Collegio dei Sindaci, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
ART. 23
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Clausola compromissoria
ART. 24
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna.
Norma finale
ART.25
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.